Raccolta tartufi: la guida completa alle nuove regole fiscali e alla tracciabilità regionale
Il mondo della raccolta dei tartufi si prepara a una significativa svolta burocratica. La recente Legge di Bilancio 2026 introduce novità sostanziali per il settore, puntando i riflettori sulla trasparenza e sulla provenienza territoriale del tartufo. L’art. 1, comma 932, della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025, interviene direttamente sulla disciplina fiscale, stabilendo che, a partire dal primo gennaio 2026, ogni acquisto di tartufi effettuato senza l’applicazione della ritenuta del 23% debba contenere obbligatoriamente l’indicazione della regione di raccolta. Una modifica che trasforma la certificazione d’acquisto in un documento ancora più dettagliato, legando indissolubilmente il prodotto al suo territorio d’origine.
Il perimetro della raccolta occasionale
La normativa vigente, basata sulla legge n. 145/2018, definisce con precisione l’ambito della raccolta occasionale. Questa attività non riguarda esclusivamente i tartufi, ma si estende a una vasta gamma di prodotti selvatici non legnosi e piante officinali spontanee. Il legislatore include in questa categoria funghi, bacche, frutti da guscio come noci e nocciole, sughero, muschi, licheni e persino lo sciroppo d’acero o le erbe selvatiche destinate all’essiccazione. Per essere considerata occasionale, l’attività deve essere svolta da persone fisiche e, soprattutto, deve rispettare una soglia economica invalicabile: i corrispettivi percepiti dalla vendita non possono superare il limite annuo di 7.000 euro. In questo caso, i guadagni non concorrono alla formazione del reddito complessivo del raccoglitore.
Il regime dell’imposta sostitutiva
Per beneficiare delle agevolazioni previste per i raccoglitori occasionali, è necessario il versamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali. La cifra è fissata forfettariamente in 100 euro e deve essere corrisposta entro il 16 febbraio dell’anno di riferimento. Il pagamento va effettuato tramite modello F24 ELIDE, utilizzando il codice tributo 1853. Questo adempimento è vincolato al possesso del titolo di raccolta rilasciato dalle Regioni o dagli enti competenti. È importante sottolineare che tale imposta non è dovuta qualora la raccolta sia finalizzata esclusivamente all’autoconsumo.
La disciplina delle ritenute sui compensi
Il quadro fiscale si complica quando si superano i limiti della raccolta amatoriale o non si procede al versamento dell’imposta fissa. Secondo il D.P.R. 600/1973, sui compensi corrisposti ai raccoglitori che superano la soglia dei 7.000 euro annui, si applica una ritenuta del 23% a titolo d’imposta. Tuttavia, il prelievo non avviene sull’intero ammontare, ma sul 78% del corrispettivo, poiché la legge riconosce una deduzione forfettaria del 22% come rimborso per le spese sostenute durante la produzione del reddito. Fondamentale è il nesso con l’imposta sostitutiva: se il raccoglitore ha regolarmente versato i 100 euro tramite F24, la ritenuta del 23% non deve essere applicata dal cessionario.
Esoneri contabili e nuovi requisiti del documento d’acquisto
Uno dei vantaggi principali per i raccoglitori occasionali privi di partita IVA è l’esonero totale da obblighi contabili e dichiarativi ai fini IVA. L’onere della documentazione ricade quasi interamente sull’acquirente (cessionario) che opera con partita IVA. Quest’ultimo è tenuto a emettere un documento d’acquisto specifico che non costituisce una fattura e non va annotato nel registro IVA acquisti. Tale documento deve contenere la data, i dati del cedente, il riferimento al versamento dell’imposta sostitutiva tramite codice 1853, oltre a natura e quantità del prodotto. A questi elementi, la nuova finanziaria aggiunge il requisito inderogabile della “regione di raccolta”. Parallelamente, resta fermo l’obbligo per le aziende di comunicare annualmente alle Regioni le quantità di prodotto commercializzate e le relative provenienze, garantendo così una mappatura costante del prelievo di risorse naturali dal territorio.








